In un mondo sempre più digitalizzato, dove spesso la tecnologia viene usata come baby sitter dei figli, i genitori fanno fatica a restare al passo con i ragazzi per controllare cosa succede. Eppure dovrebbero: perché i primi a rischiare, per un comportamento scorretto dei figli, siamo proprio noi genitori. Ne ho parlato con l’avvocato Alessia Marzoli.
-Avvocato Marzoli, quanti tipi di responsabilità esistono in capo ai genitori, se parliamo di uso improprio dei social?
-Possiamo trovare due tipi di responsabilità legale: la prima che scaturisce da un uso improprio dei social da parte dei figli (culpa in educando e culpa in vigilando), mentre la seconda è la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli stessi per comportamenti scorretti dei social potenzialmente dannosi per i minori. Adesso andremo ad approfondire la prima situazione. Forse non tutti sanno che i comportamenti scorretti dei figli a danno di terzi potrebbero provocare l'apertura di un procedimento presso il Tribunale per i minorenni teso ad accertare le capacità genitoriali dei genitori.
-Cosa può succedere nello specifico?
Ci troviamo di fronte a due possibilità: le conseguenze penali in capo al minore che abbia superato i 14 anni di età, oppure le conseguenze civili in capo ai genitori del minore di 14 anni.
-Quali sono le principali violazioni che possono provocare una responsabilità civile?
Il GDPR (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) distingue tra: dati personali, che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa) Dati particolari che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. oltre ai dati genetici e i dati biometrici.
I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all’articolo 6 del Regolamento: consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Dati particolari: il loro trattamento è vietato, in prima battuta, a meno che il titolare possa dimostrare di soddisfare almeno una delle condizioni fissate all’articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento: L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche; il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali; il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi…Insomma, ciò detto, occorre osservare che la PUBBLICAZIONE di foto rappresentanti altre persone, e soprattutto il loro volto, trova importanti limiti nella normativa italiana.
-Di cosa parliamo nello specifico?
Della Legge sul diritto d'autore (l. 633/1941): il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Dell’art. 10 del codice civile: qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
-Quali sono le principali violazioni che possono provocare una responsabilità penale?
Ad esempio il Cyberbullismo, una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra percepita come più debole, in genere nel gruppo dei pari.
La legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo Art. 1. Ma parliamo anche di fattispecie già tipizzate e previste dal codice penale:
1. Violenza privata - art. 610 cod.pen. 2. Minaccia art. 612 cod. pen. 3. Molestia - art. 660 cod. pen. 4. Estorsione - art. 629 cod. pen. 5. Ingiuria - art. 594 cod. pen. 6. Diffamazione art. 595 cod. pen. (E’ aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come ad esempio lo strumento informatico) 7. Furto d'identità - art. 494 cod. pen. 8. Atti persecutori . Art. 612 bis cod. pen.
-Quali sono le conseguenze per fatti illeciti commessi dai minorenni?
C’è una Responsabilità penale, che è personale, e una Responsabilità civile che invece, secondo l’Art. 2048 C.C.. è Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso di fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere, l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori una duplice presunzione "iuris tantum" di responsabilità: quella di non avere impartito al minore un'adeguata educazione ("culpa in educando") quella di non avere vigilato sulla condotta di questi ("culpa in vigilando").
Onere probatorio in capo al genitore: Il genitore dovrà fornire la prova in senso positivo di aver ben vigilato sul minore e aver fornito una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del figlio minore, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria.
Il Tribunale può mettere in alcuni casi in discussione la capacità genitoriale aprendo un procedimento a tutela del minore nel quale si effettua 1. CONTROLLO SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE - Sospensione - Decadenza 2. AFFIDANDO IL MINORE E/O FAMIGLIA AL SERVIZIO SOCIALE CON DIRETTIVE - Allontanamento del minore dalla famiglia d'origine - Allontanamento del genitore o adulto che causa il disagio.
ALESSIA MARZOLI: Avvocato del foro di Macerata, specializzata in diritto di famiglia, minorile, violenza di genere e di tutte le problematiche, civili e penali, che coinvolgono i diritti umani in generale.
La sua esperienza nei delicati temi della violenza di genere e della responsabilità genitoriale sui minori, la portano a riflettere su quanto forse oggi non ci sia piena consapevolezza nell’adulto, delle responsabilità legali, civilistiche e penalistiche, che hanno i genitori per l’uso improprio e distorto dei social e del mondo digitale da parte dei figli.
Commenti