L'assegno di maternità di base, noto anche come "assegno di maternità dei Comuni", è un sostegno economico mensile concesso per un periodo di 5 mesi alle mamme che non possono beneficiare di altre indennità di maternità e che hanno un ISEE inferiore a una determinata soglia. Questo contributo viene erogato dall'INPS (art.66 legge 448/1998 - articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).
La richiesta dell'assegno deve essere presentata presso il Comune di residenza della madre. Le modalità di richiesta possono variare da Comune a Comune, ma l'importo dell'assegno è lo stesso in tutti i Comuni e viene adeguato annualmente all'inflazione, così come il reddito massimo per poter beneficiare del sostegno.
Con la circolare 26 del 8 marzo 2023, l'INPS ha ribadito le disposizioni comunicate dalla presidenza del Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2023.
La circolare precisa anche che, a seguito dell'introduzione dell'assegno unico, l'assegno di maternità di base per lavori atipici o discontinui (previsto dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) non è stato aggiornato in quanto tale norma è stata abrogata dal D.Lgs 230/2021.
Per l'anno 2023, l'importo dell'assegno di maternità è aumentato a 383,46 euro mensili, come comunicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2023. Per poter beneficiare dell'assegno, il valore massimo dell'ISEE non deve superare i 19.185,13 euro.
Passiamo ora a vedere quali sono le caratteristiche generali dell'assegno di maternità del Comune e le modalità di richiesta.
L'assegno di maternità spetta alle madri disoccupate o lavoratrici che non hanno diritto ad altre indennità di maternità (con meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età. Questo sostegno è rivolto sia alle cittadine italiane che alle straniere residenti in Italia (le specifiche sui permessi di soggiorno possono variare da Comune a Comune).
Nel caso in cui la madre abbia un'indennità inferiore al minimo previsto, le viene garantito un importo integrativo.
La madre richiedente deve essere residente in Italia al momento della nascita del figlio o dell'ingresso del minore in adozione o affidamento preadottivo nella famiglia.
La domanda per l'assegno di maternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso effettivo del minore in famiglia per adozione o affidamento, presso il Comune di residenza. Il Comune verifica se sussistono i requisiti di legge (articoli 17 e seguenti DPCM 21 dicembre 2000).
In alcuni casi particolari, l'assegno può essere richiesto anche da persone diverse dalla madre, come il padre maggiorenne nel caso di madre minore di età o il padre che ha riconosciuto il figlio in caso di decesso della madre. Anche l'adottante o l'affidatario preadottivo possono richiedere l'assegno in caso di separazione legale tra i coniugi.
Per richiedere l'assegno di maternità, generalmente è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi del nucleo familiare nell'anno precedente. Inoltre, occorre presentare un'autocertificazione con la quale si dichiarano i requisiti richiesti dalla legge e l'eventuale mancato diritto ad altre indennità o retribuzioni.
Le cittadine non comunitarie devono presentare la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo presso gli uffici del Comune.
È importante tenere presente che le questure rilasciano la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta, quindi le mamme extracomunitarie che intendono richiedere l'assegno di maternità devono agire tempestivamente per non superare il termine di sei mesi. Inoltre, le cittadine extracomunitarie coniugate con un cittadino italiano possono richiedere immediatamente il rilascio della carta di soggiorno.
Per informazioni più dettagliate, è possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza.
FONTI NORMATIVE:
L'assegno di maternità è stato istituito dall'articolo 66 della legge n. 448/98 a partire dal 1° gennaio 1999 ed è attualmente disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall'articolo 74 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
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